Organi di revisione amministrativa e contabile

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Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.

D. Lgs n. 33 dd. 14 marzo 2013 – articolo 31

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché’ non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio dei Revisori legali è costituito con deliberazione del Consiglio dei delegati ed è composto dal Presidente, da 2 componenti effettivi e da 2 supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Presidente, 1 componente effettivo e 1 supplente sono nominati dalla Giunta regionale; 1 componente effettivo e 1 supplente sono nominati dal Consiglio dei Delegati (art. 17, c. 1 LR 28/2002 – art. 19, c.1 Statuto consortile).

Il Collegio dei Revisori legali:

  • vigila sulla gestione del Consorzio;
  • accerta la corrispondenza del Bilancio e del Conto consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
  • presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e un parere sulle variazioni al bilancio;
  • esamina e vista almeno ogni 3 mesi il conto di cassa e effettua verifiche trimestrali al conto di cassa rilasciato dal Tesoriere.

Composizione

NominativoFunzioneNomina ed indennitàcv
GRAVA AnnaPresidenteCostituzione collegio revisoriC.V.
PADELLETTI FernandoMembroC.V.
BRUNETTA CarloMembroC.V.